Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Approfondimenti
Validità delle copie integrali
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
Ultimo aggiornamento: 10/02/2024 04:28.04